LEGGE REGIONALE N. 9 DEL
29-04-2003
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Il Consiglio
regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 4 (Modalitā d'intervento) 1. Il progetto di recupero per gli interventi di cui all'articolo 1 deve prevedere il superamento delle barriere architettoniche ed idonee opere di isolamento termico. 2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi edilizi di recupero di cui all'articolo 1 non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti o aperta. 3. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, lettere c) e d), della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo nč inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto. 4. Gli interventi di recupero di cui all'articolo 1, fatta salva la facoltā di esclusione prevista all'articolo 6, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile. 5. Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge č obbligatorio esperire le rituali procedure autorizzative presso gli organi di tutela. |
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